SERVIZIO NO LABEL & PRIVATE LABEL
Per i prodotti venduti come NO LABEL:
I prodotti commercializzati in modalità NO LABEL sono venduti tramite e-commerce, direttamente attraverso il sito web dell’azienda, secondo le procedure standard di acquisto online.
Il Cliente dovrà provvedere alla corretta etichettatura, seguire le normative vigenti e tutte le procedure di commercializzazione dello stesso.
GelPolish.it fornirà solo ed esclusivamente gli INCI % per l'etichettatura e per la notifica al portale europeo CPNP.
GelPolish.it
in merito al rapporto commerciale con i nostri Clienti, ha piacere di informarla sul Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Il 22 dicembre 2009, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato pubblicato il nuovo Regolamento sui cosmetici, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, allo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia.
Vengono con il regolamento definiti i ruoli, tra cui i punti più importanti:
fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.( In questo caso: Cliente).
Il Cliente è la persona Responsabile.
Art. 4 comma 3. Per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno della Comunità e successivamente non esportati e reimportati nella Comunità, il fabbricante stabilito all’interno della Comunità è la persona responsabile. ( In questo caso: Cliente).
Articolo 5 Obblighi delle persone responsabili 1. Le persone responsabili garantiscono il rispetto degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5, nonché degli articoli 20, 21, 23 e 24. ( In questo caso: Cliente)
Il suo nome o ragione sociale e indirizzo devono essere riportati nell’etichettatura (art. 19.1 lett. a).
Articolo 13 Notifica 1. Prima di immettere sul mercato il prodotto cosmetico, la persona responsabile trasmette alla Commissione le seguenti informazioni in formato elettronico. ( In questo caso: Cliente)
Si prega di prendere visione del Regolamento CE1223/2009.
Per informazioni, chiarimenti e consulenze in merito possiamo metterla in contatto con un ufficio di consulenza ed un professionista che possono seguirla in merito. Teniamo a precisare che il professionista opera in modo autonomo e indipendente da JOX Cosmetics srl e la sua consulenza sarà a carico del Cliente. Con l’acquisto il cliente conferma la PRESA VISIONE e MESSA A CONOSCENZA del REGOLAMENTO (CE) 1223/2009.
Per i prodotti PRIVATE LABEL - PERSONALIZZATI
I prodotti commercializzati in modalità Private Label sono invece riservati a clienti registrati e non sono venduti tramite acquisto diretto sul sito e-commerce. La fornitura di prodotti Private Label avviene esclusivamente previa registrazione, definizione dei dati commerciali e trasmissione degli ordini mediante documentazione dedicata (a titolo esemplificativo: file di ordine in formato Excel o documentazione equivalente), secondo le modalità concordate tra le parti.
Le informazioni inserite sul sito web in relazione ai prodotti Private Label hanno esclusivamente funzione descrittiva e informativa e non costituiscono offerta di vendita diretta, né generano alcun vincolo contrattuale in assenza di conferma d’ordine formale.
L’inoltro dell’ordine in modalità Private Label, unitamente alla relativa accettazione da parte dell’azienda, costituisce l’unico presupposto per la conclusione del contratto di fornitura.
Con l’accettazione delle presenti condizioni di vendita, il Cliente prende atto e accetta la distinzione tra le due modalità di fornitura e le relative procedure operative, riconoscendo che le vendite Private Label seguono un iter dedicato, distinto dall’e-commerce, e regolato da accordi specifici.
In relazione al rapporto commerciale instaurato, l’azienda informa il Cliente che la fornitura dei prodotti e la relativa etichettatura sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie applicabili.
L’etichettatura dei prodotti forniti viene predisposta dall’azienda esclusivamente in conformità alla normativa cosmetica vigente, riportando unicamente le indicazioni obbligatorie previste dal Regolamento (CE) n. 1223/2009, secondo criteri di conformità, essenzialità e correttezza regolatoria.
L’azienda non valuta, non propone e non inserisce in etichetta claim, diciture o affermazioni di natura commerciale, promozionale o di marketing, incluse indicazioni di origine o altre diciture volontarie non obbligatorie ai sensi di legge.
Eventuali richieste di personalizzazione dell’etichettatura, incluse modifiche o integrazioni rispetto alla proposta standard, non rientrano nella fornitura ordinaria e devono essere oggetto di accordi specifici e separati, formalizzati per iscritto. In assenza di tali accordi, l’etichettatura fornita si intende conforme e definitiva.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1223/2009, il Cliente, in qualità di soggetto che commercializza il prodotto apponendovi il proprio nome o marchio, riveste il ruolo di Fabbricante e, per i prodotti cosmetici fabbricati all’interno della Comunità Europea e non esportati e reimportati, assume il ruolo di Persona Responsabile, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del medesimo Regolamento.
In tale qualità, la Persona Responsabile è tenuta a garantire il rispetto degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5, nonché degli articoli 20, 21, 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1223/2009, inclusi gli obblighi relativi alla corretta etichettatura, alla notifica al portale europeo CPNP e all’immissione sul mercato del prodotto.
Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della Persona Responsabile devono essere riportati in etichetta, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1223/2009.
L’azienda fornisce esclusivamente il supporto relativo alla composizione del prodotto, mettendo a disposizione del Cliente l’elenco ingredienti con i relativi range percentuali (INCI %), necessari ai fini dell’etichettatura e della notifica al portale europeo CPNP.
Resta inteso che la valutazione, verifica e approvazione finale dell’etichettatura competono in ogni caso alla Persona Responsabile, che può avvalersi di un proprio consulente regolatorio di fiducia o procedere autonomamente. L’azienda formula una proposta di etichettatura conforme alla normativa vigente, ma non assume alcuna responsabilità in merito alla validazione finale, all’uso o all’immissione sul mercato del prodotto.
Il Cliente è tenuto a verificare l’etichettatura prima della stampa e, ove applicabile, prima della spedizione dei prodotti. Eventuali osservazioni o richieste di modifica devono essere comunicate per iscritto in tale fase.
In ogni caso, decorso il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione dei prodotti etichettati, non sarà possibile sollevare eccezioni, riserve o contestazioni relative all’etichettatura, che si intenderà definitivamente accettata.
Per informazioni, chiarimenti o consulenze in ambito regolatorio, l’azienda può mettere il Cliente in contatto con professionisti esterni che operano in modo autonomo e indipendente da JOX Cosmetics srl; tali servizi di consulenza sono da intendersi a carico esclusivo del Cliente.
Con l’acquisto dei prodotti e l’accettazione delle presenti condizioni di vendita, il Cliente dichiara di aver preso visione e di essere pienamente a conoscenza del Regolamento (CE) n. 1223/2009, nonché degli obblighi e delle responsabilità che ne derivano.
Product Information File (PIF)
In base al Regolamento (CE) n. 1223/2009, il Product Information File (PIF) è un fascicolo che segue il prodotto cosmetico così come viene immesso sul mercato ed è indissolubilmente legato a:
-
etichetta del prodotto,
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marchio con cui il prodotto viene commercializzato,
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azienda che lo immette in commercio,
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Persona Responsabile indicata in etichetta.
Per questo motivo, il PIF deve essere predisposto e detenuto dal cliente presso la propria azienda e non può essere rilasciato, intestato o conservato dal fornitore.
Non esiste un PIF standard valido per più clienti: ogni PIF è specifico per il singolo prodotto e per il singolo soggetto che lo commercializza.
Ruolo della nostra azienda
La nostra azienda non fornisce PIF pronti né PIF generici, in quanto il fascicolo deve essere redatto sulla base dell’etichetta e dei dati del cliente che immette il prodotto sul mercato.
Su richiesta, possiamo mettere il cliente in contatto con un consulente regolatorio esterno, che opera in autonomia, per la redazione del PIF conforme al Regolamento cosmetico.
Il rapporto professionale avviene direttamente tra cliente e consulente.
